Fondazione ANT Italia Onlus

Lasciti testamentari

Solidarietà, fiducia, amore per il prossimo, gratitudine. Questi sono solo alcuni dei sentimenti che animano chi decide di devolvere un lascito solidale a Fondazione ANT. 
Una scelta intrapresa – fortunatamente – sempre da più persone, che desiderano continuare a fare del bene anche dopo la loro morte. In modo concreto, tangibile, reale.

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    Lasciti solidali: Domande Frequenti

    In assenza di testamento, i beni del defunto vengono distribuiti ai parenti o, in mancanza, allo Stato, secondo criteri legali. Con il testamento, invece, è possibile disporre liberamente del proprio patrimonio, rispettando i limiti di legge a tutela dei legittimari.

    1. Testamento Olografo: Il testamento olografo è la forma più semplice ed economica per esprimere le proprie volontà. Basta scriverle a mano su un foglio di carta, includendo la data completa (giorno, mese e anno) e la firma (nome e cognome) alla fine delle disposizioni. Deve essere interamente autografo: qualsiasi parte scritta da altri o a macchina lo renderebbe nullo.
      Per evitare smarrimenti o distruzioni, è consigliabile redigerne più copie e depositarne una presso un Notaio o una persona di fiducia. Infine, due o più persone non possono redigere un testamento olografo con un unico atto.
    2. Testamento Pubblico: Il testamento pubblico è redatto da un Notaio secondo le volontà del testatore, alla presenza di due testimoni. Deve essere datato e sottoscritto sia dal testatore che dai testimoni.
    3. Testamento Segreto:Il testamento segreto combina la sicurezza della custodia notarile con la riservatezza del contenuto. Viene redatto secondo le regole del testamento olografo, poi sigillato e consegnato a un Notaio in presenza di due testimoni, che ne garantisce la conservazione.

    Chiunque abbia raggiunto la maggiore età e sia capace di intendere e di volere può redigere un testamento. Non è necessario possedere un grande patrimonio: il testamento non è riservato ai più ricchi, ma rappresenta un atto responsabile che garantisce il rispetto delle proprie volontà nel tempo.

    Nel testamento è possibile disporre di somme di denaro, azioni, fondi di investimento, beni mobili (gioielli, quadri, arredi) e beni immobili (appartamenti, terreni).
    Tuttavia, non si può disporre della quota di patrimonio riservata per legge agli eredi legittimari, ossia coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti. A questi spetta comunque una parte del patrimonio del testatore, stabilita dalla legge.

    • Compilare un elenco dettagliato degli eredi, indicando nome, cognome e indirizzo. In caso di enti, specificarne la denominazione esatta e l’indirizzo (ad esempio: Fondazione ANT Italia ONLUS, via Jacopo di Paolo 36, 40128 Bologna).
    • Redigere una lista completa dei propri beni, sia mobili (gioielli, opere d’arte, arredi) che immobili (appartamenti, terreni), specificando la loro ubicazione.
    • Includere informazioni su pensioni percepite, eventuali mutui o debiti bancari.
    • Usare espressioni chiare e precise.

    Il testamento già redatto può essere modificato, in qualsiasi momento e per tutte le volte che lo si vorrà, revocando espressamente le volontà precedentemente espresse.